"STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
( DPR 249-98
modificato dal
DPR 21/11/2007, n.235)
Art. 1
(Vita della comunità scolastica)
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio,
l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza
critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza
sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della
persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignitÃ
e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo
delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di
svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e
dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a
New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali
dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunitÃ
civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua
azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente,
contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche
attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione
dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della
loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi
culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e
all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di
espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto
reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la
loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica,
sociale e culturale.
Art. 2
(Diritti)
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale
qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso
l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralitÃ
delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e
valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso
un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di
sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative
autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi
componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle
norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile
alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le
modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli
studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in
tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di
organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta
dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto
a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un
processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri
punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante
sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola
secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere
chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono
essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed
esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attivitÃ
curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative
offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le
attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e
modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle
esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita
culturale e religiosa della
comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e
favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro
lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le
condizioni per assicurare: a)
un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un
servizio educativo-didattico di qualità ; b)
offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il
sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle
loro associazioni; c)
iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di
svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione
scolastica; d)
la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere
adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; e)
la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; f)
servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza
psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento
l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a
livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano
l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola
secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati
a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di
locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno
parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuitÃ
del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
Art. 3
(Doveri)
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad
assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto,
dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo
stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri
gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e
coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative
e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i
macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita
scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente
l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di
qualità della vita della scuola.
Art. 4
(Disciplina)
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i
comporta-menti che configurano mancanze disciplinari con riferimento
ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei
rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni
specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi
competenti ad irrogarle e il
relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di
rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale,
culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere
sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato
ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare
connessa al comportamento può influire sulla valutazione del
profitto.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione
disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per
quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse
tengono conto della situazione personale dello studente, della
gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in
attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla
comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le
sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni
e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non
ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono
adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunitÃ
scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate
infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici
giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve
essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori
tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi
di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con
la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e
l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero
educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al
reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di
recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una
particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale,
ove non siano esperibili interventi per un reinserimento
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante
l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento
dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o
la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi
o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine
dell'anno scolastico.
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono
essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di
elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione
disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello
studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la
situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso
studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in
corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 5
(Impugnazioni)
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di
chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla
comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di
garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai
regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa
parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola
secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide
nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un
docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola
secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e
da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola
secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori,
ed è presieduto dal dirigente scolastico.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da
questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli
studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia
interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche
contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta
previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto
per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal
coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti,
da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunitÃ
scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio
scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in
luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di
trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia
rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio
scolastico regionale può decidere indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui
all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto,
le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti
e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine
di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
Art. 5-bis
(Patto educativo di
corresponsabilità )
1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica,
è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti
di un Patto educativo di corresponsabilità , finalizzato a definire
in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di
sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del
patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attivitÃ
didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le
iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei
nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto
delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta
formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di
corresponsabilità .
Art. 6
(Disposizioni finali)
1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle
diposizioni vigenti in
materia sono adottati o modificati previa consultazione degli
studenti nella scuola
secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni
singola istituzione
scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
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